Normativa

Le norme che regolano gli scambi scolastici partono dalla premessa che le istituzioni scolastiche “provvedono a tutti gli adempimenti relativi alla carriera scolastica degli alunni e disciplinano, nel rispetto della legislazione vigente, le iscrizioni, le frequenze, le certificazioni, la documentazione, la valutazione, il riconoscimento degli studi compiuti in Italia e all'estero ai fini della prosecuzione degli studi medesimi, la valutazione dei crediti e debiti formativi, la partecipazione a progetti territoriali e internazionali, la realizzazione di scambi educativi internazionali.” (DPR 08.03.1999 n. 275, art. 14, c.2).
La Nota MIUR 843/10 aprile 2013La normativa scolastica italiana sostiene le esperienze di studio all’estero e regolamenta il riconoscimento degli studi effettuati all'estero ai fini della riammissione nella scuola italiana. La Nota prot. 843 dell’aprile 2013 del Ministero dell’Istruzione intitolata “Linee di indirizzo sulla mobilità studentesca internazionale individuale” facilita le scuole "nell'organizzazione di attività finalizzate a sostenere sia gli studenti italiani partecipanti a soggiorni di studio e formazione all’estero sia gli studenti stranieri ospiti dell’istituto" (scarica). La Nota:
Sostiene che a livello ordinamentale le esperienze di studio e formazione all’estero degli studenti vengono considerate parte integrante dei percorsi di formazione e istruzione, sono valide per la riammissione nell’istituto di provenienza e sono valide ai fini degli scrutini
  • Suggerisce di mettere a sistema le esperienze di mobilità studentesca, regolamentando nel PTOF modalità di promozione, sostegno, valorizzazione e capitalizzazione, identificando figure dedicate (es. referente/dipartimento per gli scambi, tutor) e stabilendo procedure trasparenti e coerenza di comportamento fra i diversi Consigli di classe dell’istituto
  • Invita le scuole a facilitare le esperienze di scambi, a progettare un piano di apprendimento centrato sullo studente e a predisporre un contratto formativo
  • In caso di giudizio sospeso in qualche materia, chiede alle scuole di definire procedure idonee per fare lo scrutinio finale prima della partenza per il soggiorno di studio all'estero
  • Chiede alle scuole di identificare i contenuti fondamentali utili per la frequenza dell’anno successivo (non cedendo alla tentazione di richiedere allo studente l’intera gamma di argomenti prevista dalla programmazione elaborata per la classe) e che permettano allo studente di vivere l'esperienza di full immersion nella scuola estera
  • Ricorda che è compito del Consiglio di classe riconoscere e valutare le competenze acquisite durante l’esperienza all’estero considerandola nella sua globalità e valorizzando i punti di forza. Tale valutazione globale tiene conto della documentazione rilasciata dall'Istituto straniero e l'accertamento delle competenze acquisite rispetto alle attese esplicitate nel contratto formativo fatto prima della partenza e, se necessario, prove integrative. È in ogni caso escluso che la scuola possa sottoporre l’alunno a esami di idoneità. Inoltre, è esclusa la necessità di ottenere dichiarazioni consolari a meno che non si tratti di titoli di studio ottenuti dall’alunno all’estero
  • Sottolinea che oltre alle competenze disciplinari, gli istituti dovrebbero valutare e valorizzare le competenze trasversali, gli apprendimenti non formali e informali
  • Per gli alunni stranieri, sottolinea che il Consiglio di classe deve essere consapevole che lo studente proviene da sistemi scolastici che hanno priorità e modalità educative, di apprendimento e di valutazione diverse. Va quindi evitato di dare per scontato che lo studente sappia come inserirsi e cosa i docenti si aspettano da lui non solo in termini di apprendimento, ma anche di comportamenti quotidiani. Anche nel caso di studenti ospitati è necessario che il Consiglio di classe si faccia carico di personalizzare al massimo il percorso formativo tramite un Piano di apprendimento
  • Sostituisce le precedenti CM 181/1997, 236/1999 e 59/2006
Quadro normativoDi seguito pubblichiamo in ordine cronologico dal più recente, tutti i principali riferimenti normativi relativi agli scambi scolastici.

Comunicazione prot. n. 2787 /R.U./U 20 aprile 2011 (scarica)
Chiarisce che i partecipanti a programmi di mobilità individuale non hanno bisogno di certificati di equipollenza (titolo 2)

Circolare Ministeriale 119 - 17 marzo 2000 (scarica)
Stabilisce nuove procedure circa le comunicazioni da inviare in merito all'effettuazione di scambi educativi con l'estero.

Circolare Ministeriale 455 - 18 novembre 1998 (scarica)
Conferma la validità della circolare 358 e semplifica la modulistica.

Circolare Ministeriale 358 - 23 luglio 1996 (scarica)
Distingue gli scambi di classe dalle visite guidate e dai viaggi di istruzione e stabilisce le procedure di attuazione.

DL 297/16041994 - art. 192 comma 3° - 16 aprile 1994 (scarica)
“Subordinatamente al requisito dell'età, (...) il Consiglio di Classe può consentire l'iscrizione di giovani provenienti dall'estero.”

DL 297/16041994 - art. 200 comma 10° - 16 aprile 1994
“Gli studenti stranieri che si iscrivano negli istituti e scuole statali (...) in Italia sono dispensati dal pagamento delle tasse; per gli studenti stranieri la dispensa è concessa a condizioni di reciprocità.”
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